RE e servizio militare

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RE e servizio militare

29 febbraio 2024 agvs-upsa.ch – Due volte l'anno è tempo di scuola reclute. Questo crea sempre incertezza quando si tratta di retribuzione durante il servizio. Vi spieghiamo a cosa dovete prestare attenzione.

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Noemi Wyss e Tahir Pardhan (Servizio giuridico UPSA)

Per determinare il diritto allo stipendio di un dipendente, è necessario innanzitutto definire cosa si intende per servizio militare: il servizio militare obbligatorio svizzero comprende tutti i servizi a cui un dipendente può essere chiamato. Oltre a ER e CR, sono compresi anche i servizi di formazione continua ai quali il dipendente può decidere di partecipare volontariamente.

La compensazione finanziaria per il servizio militare consiste in stipendio, indennità di stipendio e indennità per perdita di guadagno nell'ambito del regime APG. Lo stipendio e le indennità di stipendio dipendono dal grado militare o dalla formazione militare supplementare e possono essere consultati nella tabella del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS.

Tuttavia, l'indennità per perdita di guadagno è di maggiore importanza. Durante la scuola reclute viene corrisposta un'indennità di 69 franchi al giorno. Durante il resto del servizio militare (cioè durante il corso di prova o dopo la scuola reclute), l'indennità per chi svolge un'attività lucrativa è pari all'80% del reddito precedente al servizio, fino a un massimo di 220 franchi al giorno. Come base di calcolo si utilizza il reddito soggetto all'AVS. Sono comprese anche le componenti salariali che vengono pagate solo a intervalli di alcuni mesi, come ad esempio la tredicesima. Le persone attive sono quelle che hanno svolto un'attività lavorativa retribuita per almeno quattro settimane nei dodici mesi precedenti l'inizio del servizio. Sono comprese le persone che hanno completato la loro formazione poco prima di entrare in servizio. Le persone che prestano servizio militare e hanno figli ricevono gli assegni familiari e, in determinate circostanze, l'assegno per la cura dei figli.

Nella stragrande maggioranza dei casi, l'indennità di perdita di guadagno copre da sola appena il 50% del salario precedente. Per questo motivo, in linea generale, un eventuale diritto legale alla continuazione del pagamento dello stipendio in base al Codice delle Obbligazioni (CO) dovrebbe sempre essere esaminato più attentamente. L'art. 324a, comma 1, in combinato disposto con l'art. 324b del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO), garantisce ai dipendenti, per un «periodo limitato», un'integrazione dell'indennità di perdita di guadagno pari all'80% del loro stipendio se sono impossibilitati a lavorare a causa del servizio militare e la loro indennità di perdita di guadagno copre meno dell'80% del loro stipendio precedente. Ciò avviene in particolare durante la scuola reclute, ma anche quando i 220 franchi al giorno durante un corso di prova corrispondono a meno dell'80% del salario precedente. L'integrazione salariale si applica a condizione che il rapporto di lavoro sia durato tre mesi o sia stato concluso per più di tre mesi e che la quota di tempo limitato non sia ancora stata utilizzata. Il «periodo limitato» è di tre settimane durante il primo anno di impiego; con un impiego più lungo, la durata della prosecuzione dello stipendio aumenta. In assenza di una disposizione precisa nella legge, sono state sviluppate diverse scale a seconda della regione: la scala di Berna, la scala di Basilea e la scala di Zurigo. Nel Cantone di Berna, ad esempio, i lavoratori hanno diritto a due mesi di mantenimento dello stipendio durante il terzo anno di servizio, oltre alle prestazioni APG. Va notato, tuttavia, che questo diritto può essere già stato ridotto da un infortunio o da una malattia: se lo stesso dipendente è già stato malato per un mese durante l'anno di servizio in questione prima dell'ER, ha diritto solo a un mese di mantenimento dello stipendio. Per il resto del tempo, il dipendente riceve solo il denaro dell'indennità di perdita di guadagno.

Il mantenimento dello stipendio ai sensi del CO è particolarmente insoddisfacente per i lavoratori che hanno appena iniziato a lavorare per il loro datore di lavoro. Il datore di lavoro è quindi libero di stipulare un accordo contrattuale che vada oltre il minimo legale e garantisca, ad esempio, la continuità della retribuzione per tutto il periodo di lavoro. I contratti collettivi di lavoro (CLA) spesso contengono disposizioni di questo tipo. Se nella vostra sezione esiste un contratto collettivo di lavoro, queste norme hanno la precedenza sulle disposizioni di legge e devono essere rispettate. Spesso ci sono regolamenti che prevedono una certa percentuale dello stipendio come indennità per la durata della scuola di reclutamento. Se, ad esempio, il 50% dello stipendio è superiore alla prestazione minima APG di 2070 franchi (30x69 franchi), il datore di lavoro deve compensare la differenza. Il contratto collettivo di lavoro può prevedere una percentuale inferiore all'80% legale per un periodo limitato, se in cambio garantisce il pagamento del salario per un periodo più lungo di quello a cui i dipendenti avrebbero diritto ai sensi dell'art. 324a del Codice delle obbligazioni. In linea di massima, le regole stabilite dal CLA si applicano per l'intera durata dell'ER. In questo modo, le regole stabilite dalla legge sono almeno equivalenti per i dipendenti, e il più delle volte addirittura migliori (art. 324a cpv. 4 CO).

Infine, va sottolineato che in caso di assenza prolungata per servizio militare, il diritto alle ferie contrattuali può, in determinate circostanze, essere ridotto, proprio come in caso di malattia o infortunio. Tale riduzione deve essere effettuata in conformità alle linee guida di cui all'art. 329b del Codice delle Obbligazioni.
 
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