È ancora sufficiente dare un’occhiata alla patente?
Chiunque conceda un veicolo a un cliente per un giro di prova, come auto sostitutiva o nell’ambito di un noleggio, ne è responsabile. La legge sulla circolazione stradale (LCS), all'art. 95 cpv. 1 lett. e, prevede che sia punibile chiunque conceda in uso un veicolo a motore a una persona che non disponga della necessaria autorizzazione alla guida. Finora la prassi era relativamente semplice: il cliente esibiva la propria licenza di condurre, l’officina la controllava e ne documentava la visione.
Nuove sfide emergono tuttavia a seguito di un’evoluzione già applicata in alcuni Cantoni e attualmente all’esame in altri: in alcuni casi, dopo una revoca, la patente di guida non viene più necessariamente ritirata fisicamente. La revoca viene invece annotata esclusivamente in forma digitale nel registro ufficiale. Per i gestori delle officine si pone quindi la questione se l’attuale controllo visivo della patente sia ancora sufficiente.
La risposta è, in linea di principio: sì. Infatti, non hanno accesso ai registri ufficiali. Rimane quindi fondamentale che facciano tutto ciò che è ragionevolmente possibile. Ciò comprende in particolare l’esame della patente di guida cartacea e la documentazione del controllo, tramite la redazione di una copia o almeno la registrazione del numero della patente.
L’ASA, in qualità di associazione degli uffici della circolazione stradale, raccomanda di integrare il semplice controllo visivo con una conferma scritta da parte dei clienti. I clienti devono confermare di essere in possesso di una patente di guida valida della categoria corrispondente e che non sussista alcuna revoca della patente né che ne sia nota alcuna. Secondo l’ASA, l’obbligo di controllo è quindi adempiuto, purché non vi siano ulteriori indicazioni relative alla mancanza dell’abilitazione alla guida.
Per i garage, tuttavia, ciò non significa che si possa rinunciare al controllo fisico. La dichiarazione scritta costituisce semplicemente un’ulteriore garanzia. Chi si affida esclusivamente a una conferma contrattuale, senza nemmeno visionare la patente di guida e, se necessario, farne una copia, si muove su un terreno giuridicamente instabile.
Nella pratica è quindi consigliabile continuare a controllare sistematicamente la patente di guida in occasione di prove su strada, auto sostitutive e veicoli a noleggio, redigere una documentazione tramite copia e far firmare ai clienti una dichiarazione in tal senso. In questo modo si riduce al minimo il rischio di essere perseguiti per aver ceduto un veicolo a una persona non autorizzata alla guida.
È necessario prestare particolare attenzione qualora sussistano indizi concreti che facciano supporre la mancanza del diritto di guida. In tali casi, il semplice controllo del documento o una conferma standard potrebbero non essere più sufficienti. In presenza di seri dubbi, si dovrebbe rinunciare a concedere l’uso del veicolo.
A seguito del cambiamento nella prassi dei Cantoni in materia di revoca della patente di guida, UPSA ha aggiornato la sua scheda informativa «Concessione di un veicolo senza documento di identità in caso di prove su strada, auto sostitutive e noleggio auto». I soci vi troveranno le principali basi giuridiche relative al controllo della patente, nonché un modello di formulazione per la conferma scritta dell’autorizzazione alla guida da parte del cliente.
La crescente digitalizzazione delle misure amministrative non modifica in alcun modo gli obblighi fondamentali dei gestori di officine. Chi controlla la patente, documenta il controllo e ottiene inoltre una conferma scritta da parte del cliente, adempie, secondo le conoscenze attuali, agli obblighi di diligenza ragionevoli. La combinazione di controllo visivo, documentazione e dichiarazione scritta offre attualmente la migliore protezione per le aziende in caso di prove su strada, auto sostitutive e noleggio di veicoli.