Un controllo regolare garantisce la sicurezza

Ogni due anni i proprietari di veicoli vengono convocati per il controllo periodico del veicolo. Durante il controllo dei veicoli a motore (abbreviato MFK), il cantone verifica se un veicolo soddisfa ancora i requisiti minimi in termini di sicurezza stradale e operativa. Questo lavoro viene solitamente svolto dagli uffici della circolazione, ma a volte anche da officine certificate o da centri di controllo esterni. Si consiglia di effettuare un controllo preliminare presso l'officina prima dell'effettivo controllo tecnico, in modo che il veicolo superi il controllo tecnico al primo tentativo.

Per le autovetture e le motociclette si applicano i seguenti intervalli di revisione:

  • Prima revisione:
    da cinque a sei anni al massimo dalla prima messa in circolazione
  • Seconda revisione:
    tre anni dopo la prima revisione
  • Terza revisione e successive:
    ogni due anni

Per i veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate) si applicano i seguenti intervalli di revisione:

  • Prima revisione:
    quattro anni dopo la prima messa in circolazione
  • Seconda revisione:
    tre anni dopo la prima revisione
  • Terza revisione e successive:
    ogni due anni

Per i veicoli a motore pesanti e i rimorchi per il trasporto di merci nel traffico interno si applicano i seguenti intervalli di controllo:

  • Primo controllo:
    due anni dopo la prima messa in circolazione
  • Secondo controllo:
    due anni dopo il primo controllo
  • Terzo controllo e controlli successivi:
    annualmente

Per i veicoli a motore pesanti e i rimorchi per il trasporto di merci nel traffico transfrontaliero e per i veicoli pesanti per il trasporto di persone si applicano i seguenti intervalli di controllo:
Prima revisione e successive:
annuale

Chi apporta modifiche tecniche rilevanti per la sicurezza o l'ambiente al proprio veicolo è generalmente soggetto in Svizzera a un obbligo di revisione straordinaria. Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web dell'asa o degli uffici della circolazione stradale competenti.
 

In molti Cantoni esistono accordi di collaborazione tra l'ufficio della circolazione competente e le sezioni UPSA, in modo che parti del controllo tecnico possano essere eseguite anche dalle officine. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sui siti web delle sezioni UPSA:

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