Nuove disposizioni, tra l’altro, per le ambulanze
Per i veicoli della polizia, della dogana, dei vigili del fuoco, dei servizi di emergenza petrolifera e chimica, nonché per le ambulanze (foto), dal 1° luglio cambierà la normativa relativa all’imposta automobilistica. Foto: UPSA Media
Sebbene solo pochissimi membri dell’UPSA debbano importare in Svizzera ambulanze o veicoli della polizia, è comunque bene sapere che dal 1° luglio vi sarà un cambiamento nella prassi relativa all’imposta automobilistica. In linea di principio, le automobili soggette alla tassa sul traffico pesante (TTP) sono esenti dall’imposta automobilistica (IA) ai sensi della legge sull’imposta automobilistica. Il Consiglio federale può esentare dalla TTP determinati tipi di veicoli o veicoli con uno scopo d’uso particolare. I veicoli esentati dalla TTP sono elencati nell’articolo 2 dell’Ordinanza sulla tassa sul traffico pesante (OTTP). Tra questi figurano, ad esempio, i veicoli della polizia, della dogana, dei vigili del fuoco, dei servizi di pronto intervento per incidenti petroliferi e chimici, nonché le ambulanze.
Secondo la prassi vigente, un’automobile ai sensi della legge sull’imposta automobilistica (AStG) è considerata «soggetta alla tassa sul traffico pesante» solo se la SVA viene effettivamente versata. Di conseguenza, le automobili con un peso totale ammesso superiore a 3500 kg possono essere esentate dalla SVA, ma essere comunque soggette all’imposta automobilistica. L’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere ha riesaminato questa prassi. A partire dal 1° luglio entrerà in vigore una normativa unificante.
Ciò significa che in futuro l’unico criterio per l’esenzione dall’imposta automobilistica (ASt) delle automobili soggette alla tassa sul traffico pesante (SVA) sarà l’oggetto dell’imposta ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza sulla tassa sul traffico pesante (SVAV). Tutte le automobili che rientrano nell’oggetto dell’imposta SVA sono esenti dall’ASt. Non ha alcuna rilevanza se un’automobile di questo tipo sia esente anche dall’imposta SVA ai sensi dell’articolo 2 dell’Ordinanza sull’imposta SVA (SVAV). L’esempio più comune di questa fattispecie è costituito dalle ambulanze con un peso totale ammesso superiore a 3500 kg, che in futuro non dovranno pagare né l’ASt né l’imposta SVA. Questo cambiamento di prassi si applica a tutte le automobili interessate per le quali verrà accettata una dichiarazione in dogana dopo il 30 giugno 2026. Queste devono essere dichiarate nella dichiarazione in dogana con il codice del tipo di imposta supplementare (ZUAC) 660 e il codice dell’imposta supplementare (ZUSCHL) 002 (esente da imposta).